lunedì 24 gennaio 2011

Omaggio alla Costituzione : ARTICOLO 21



La “ Costituzione della Repubblica italiana “ è la legge fondamentale e fondativa dello “ Stato italiano ” . Fu approvata dall ' “Assemblea Costituente “ il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato “ Enrico De Nicola “ il “ 27 dicembre 1947 “  . Fu pubblicata nella “ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana “ n . 298 , edizione straordinaria,  del “ 27 dicembre 1947 “ ed entrò in vigore il “ 1º gennaio 1948 “ .

In omaggio per il 150° anniversario , vi lascio un disegno che introduce l ’ articolo per la libertà , di seguito troverete, l’ “ ARTICOLO 21 ” , nella sua completezza .

« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. »

(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 21)

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